Detrazione fiscale al 65% per l’acquisto di porte blindate entro il 31/12/2014

Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia sono disciplinate dall’art. 16 – bis del Dpr 917/86.

Da gennaio 2012 la detrazione fiscale è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e integrata agli oneri detraibili dall’Irpef.

Questa normativa è stata più volte modificata, ed ecco le novità più recenti:

– il decreto legge n. 83/2012, ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione al 50%, invece di quella ordinaria dal 36%, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio, quindi 96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro.

– il decreto legge n. 63/2013 ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà di nuovo al  36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2014 ha prorogato inoltre:

1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di misure antisismiche su costruzioni edificate in zone sismiche ad alta pericolosità, sia se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Per questa detrazione è stato deciso che: 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014, e comprende anche gli interventi di ristrutturazione per recupero energetico. ( quest’ultima comprende anche le porte blindate e gli infissi blindati) 50%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. L’ammontare massimo ammesso per la detrazione non può superare 96.000 euro.

2. la detrazione del 50% può essere applicata anche per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore all’A+ (A per i forni), se finalizzati all’arredo d’immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. A prescindere dalla somma spesa per i lavori.

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